PROTEZIONE CIVILE
L’art. 70 della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 conferisce alle Province funzioni di Protezione Civile. In particolare alla Provincia sono assegnati i seguenti compiti e funzioni:
Ø esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
Ø esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
Ø attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale;
Ø attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi
Ø predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
Ø vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
RIMBORSI E CONTRIBUTI