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Durata-Rinnovo-Proroga-Rinuncia provvedimenti autorizzativi
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DURATA - RINNOVO - PROROGA E RINUNCIA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
- I provvedimenti autorizzativi possono avere durata massima di ventinove anni, rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio.
- Almeno sessanta giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite dal relativo Regolamento per le domande di rilascio dell'atto originario.
- I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario.
- Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali, il titolare del provvedimento, relativo all'opera preesistente, è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.
- Gli accessi ed i passi carrabili esenti da canone, nonché i manufatti relativi ad infrastrutture stradali (quali rotonde, intersezioni, viadotti, etc.) e pertinenze (marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, etc.), gestiti dalla Provincia o dai Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 3 del regolamento sulle Concessioni, ovvero dai Comuni non convenzionati sulla base di accordi specifici preesistenti o contenuti nel provvedimento autorizzativo, sono tacitamente rinnovati.
- Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, l'Ente gestore della strada, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario.
- Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare presenta tempestiva domanda per la proroga del termine.
- Se accordata, la proroga è di durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
- Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi, occorre una comunicazione in carta semplice indirizzata all'Ente gestore della strada, il quale ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso.
- La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi.
- INTERVENTI IN CENTRO ABITATO
- INTERVENTI FUORI CENTRO ABITATO:
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