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 Durata-Rinnovo-Proroga-Rinuncia provvedimenti autorizzativi    
                                                            DURATA - RINNOVO - PROROGA E RINUNCIA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
  1. I provvedimenti autorizzativi possono avere durata massima di ventinove anni, rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio.
  2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite dal relativo Regolamento per le domande di rilascio dell'atto originario.
  3. I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario.
  4. Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali, il titolare del provvedimento, relativo all'opera preesistente, è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.
  5. Gli accessi ed i passi carrabili esenti da canone, nonché i manufatti relativi ad infrastrutture stradali (quali rotonde, intersezioni, viadotti, etc.) e pertinenze (marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, etc.), gestiti dalla Provincia o dai Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 3 del regolamento sulle Concessioni, ovvero dai Comuni non convenzionati sulla base di accordi specifici preesistenti o contenuti nel provvedimento autorizzativo, sono tacitamente rinnovati.
  6. Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, l'Ente gestore della strada, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario.
  7. Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare presenta tempestiva domanda per la proroga del termine.
  8. Se accordata, la proroga è di durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
  9. Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi, occorre una comunicazione in carta semplice indirizzata all'Ente gestore della strada, il quale ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso.
  10. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi.
 
 
   
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