DEPOSITO CAUZIONALE (A GARANZIA DEI RIPRISTINI)
1. La Provincia può richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.
2. La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino ad un anno dalla denuncia di fine lavori, è immediatamente escussa dalla Provincia a seguito di semplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultimo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.
3. Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:
-l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte degli Uffici Provinciali preposti al servizio di viabilità;
-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte della Provincia, e si applica l'art. 1944 del Codice civile;
-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte della Provincia, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo.
4. La garanzia è decurtata delle eventuali spese che la Provincia sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.
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