OCCUPAZIONI D'URGENZA
- Per far fronte a situazioni d'urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità, ovvero con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della Legge del 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale", o quando è necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l'interessato ha facoltà di procedere all'occupazione del suolo o allo svolgimento dell'attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia di inizio lavori all'Ente proprietario della strada anche mediante comunicazione a mezzo fax o a mezzo E-Mail o telegramma.
- Colui che effettua l'occupazione d'urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel vigente “Regolamento”, ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
- L'Ente proprietario della strada, verificata la natura dell'attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione può inibire la conclusione dei lavori e la prosecuzione dell'occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui l'Ente gestore della strada non riscontri le condizioni d'urgenza, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 285/1992
- Qualora sia accertata la ricorrenza delle condizioni, l'intervento effettuato si considera comunque provvisorio e l'Ente gestore della strada mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario. Secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell'intervento, l'Ente gestore della strada individua la documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo.
|
|