INDENNIZZO USURA STRADE
L'art. 10 del c.d.s. in combinato disposto con l'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada stabiliscono l'indennità di maggiore usura della strada per i veicoli od i trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Codice della strada.
La misura dell'indennizzo si calcola in base agli indici indicati all'art. 10 e in base alle prescrizioni ed alle tabelle allegate all'art. 18 Reg. del c.d.S., che tengono conto della massa del veicolo e della sua distribuzione sugli assi, delle caratteristiche costruttive e della lunghezza del percorso stradale.
Sulla causale indicare il periodo per il quale si chiede l'autorizzazione e la targa del veicolo /complesso. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione.
E' consentita la valutazione "convenzionale" dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B) del citato Regolamento, qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. Detto indennizzo (per le strade comunali, provinciali, regionali del territorio della provincia di Olbia-Tempio), deve essere versato direttamente all'Ente medesimo.
Per i trasporti eccezionali per eccesso di peso di tipo periodico da effettuare su tutte le strade Regionali, Provinciali, Comunali, della Regione Sardegna l'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del D.P.R. 495/1992 deve essere versato alla Provincia di Sassari.
Ai sensi della L.R. 8 Gennaio 1986 n. 2, art. 3, gli enti competenti:
-rilasciano l’autorizzazione, previa intesa con gli enti proprietari della rete viaria interessata e ne inviano copia all’Assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dal rilascio;
-provvedono alla riscossione dell’indennizzo previsto dai decreti ministeriali di cui al precedente articolo e alla eventuale ripartizione dello stesso fra gli enti proprietari.
Fatta salva la quota di pertinenza dell’ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell’Amministrazione regionale è così ripartita:
- per il 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;
- per il restante 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri enti locali interessati.