TRASPORTI PERIODICI ANNUALI
(Autorizzazioni periodiche annuali per veicoli e trasporti eccezionali in considerazione
della loro specificità durata massima 12 mesi, per un numero indefinito di viaggi)
Per questa categoria di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 del C.d.S. ed art. 13, comma 2, B), del Regolamento del C.d.S.), è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi, per un numero illimitato di viaggi. E' consentito il rinnovo di quest'ultima per 1 volta. Il periodo complessivo (rilascio di autorizzazione rinnovo) non può superare 2 anni.
L'art 13, comma 2 , B) sopracitato comprende:
- veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b) del regolamento del C.d.S., quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli grù, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati , rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sono trainati;
- autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
- veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale , elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
- veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. purchè muniti di carta di circolazione, ovvero muniti della scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. in base all'art. 10 del C.d.S.
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e alla dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:
- Una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè l'eventuale imballaggio;
- Lo schema grafico longitudinale trasversale e planimetrico riportante:
-il veicolo o complesso di veicoli compresi fra quelli eventuali di riserva con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro;
-i limiti dimensionali massimi, per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dell'Ente proprietario o concessionario della strada;
-la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonchè i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del C.d.S.;
- Le strade o i tronchi di strade interessate al transito;
- Il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione
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