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 Sez. II-Traffico - Sez. II/C-Unità operativa C-Veicoli e Trasporti eccezionali - Modulistica - Trasporto eccezionale macchine operatrici da cantiere    

 

TRASPORTO ECCEZIONALE DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE
 
-Domanda di autorizzazione al transito di complessi veicolari classificati mezzi d’opera per il trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere (Modello 02C.04.01A) Scarica il file in formato rtf
-Domanda di rinnovo dell’autorizzazione al trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere (Modello 02C.04.01R) Scarica il file in formato rtf
 
MODALITA:
Questa categoria di veicoli comprende autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t. formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata.
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e alla dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:
Una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè l'eventuale imballaggio;
Lo schema grafico longitudinale trasversale e planimetrico riportante:
  • il veicolo o complesso di veicoli compresi fra quelli eventuali di riserva con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro;
  • i limiti dimensionali massimi, per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dell'Ente proprietario o concessionario della strada;
  • la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonchè i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del C.d.S.;
  • le strade o i tronchi di strade interessate al transito;
  • il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.
Per questi veicoli (art. 10 del C.d.S. ed art. 13, comma 2, B lettera b del regolamento al codice della strada), è rilasciata un'autorizz.ne periodica per una durata massima di 12 mesi e per un numero illimitato di viaggi.
E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione per un periodo uguale a quello autorizzato, purchè rientri in 2 anni.
Gli autotreni e gli autoarticolati appartenente a questa categoria di veicoli sono soggetti al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale da corrispondersi all'atto di presentazione della domanda, in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice della strada. Detto importo si calcola con le modalità di cui all'art. 18 del regolamento al C.d.S. e limitatamente al rimorchio la cui massa complessiva da prendere in esame è quella riportata sulla carta di circolazione del rimorchio.
L'importo di cui sopra , conforme a quello indicato al comma 5 dell'art. 18 del regolamento al C.d.S., a partire dal 1° gennaio del 1993, è adeguato automaticamente, per ciascuno anno solare, alle variazioni degli indici Istat pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. Qualora non sia possibile stabilire la lunghezza dei relativi percorsi la quota di indennizzo è ripartita in parti uguali tra le Regioni interessate e la provincia di Olbia-Tempio effettuando versamenti separati.
Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5a) e b) è annuale. Su domanda del richiedente il versamento può essere effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso con la scadenza del periodo d'indennizzo pagato, decade la validità dell'autorizzazione.
La prova degli avvenuti versamenti relativi all'indennizzo convenzionale per la maggiore usura stradale, dovrà essere fornita mediante presentazione dell'attestazione di pagamento in originale per l'importo versato alla Provincia di Olbia-tempio e con le fotocopie delle ricevute di pagamento per gli importi versati agli altri Enti.
Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente indicati il tipo e la targa del veicolo.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di Olbia-Tempio, oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Sardegna, e la Provincia di Olbia-Tempio è il luogo in cui ha origine il transito.

 

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