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 Sez. II-Traffico - Sez. II/C-Unità operativa C-Veicoli e Trasporti eccezionali - Modulistica - Trasporti eccezionali roccie naturali ecc.    

 TRASPORTI DI BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L'EDILIZIA, DI PRODOTTI SIDERURGICI COILS E LAMINATI GREZZI

  • Domanda di autorizzazione al trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, materiali siderurgici, coils, ... (modello 02C.07.01A) Scarica il file in formato rtf
  • Domanda di rinnovo di autorizzazione al trasporto eccezionale di blocchi di pietra, materiali siderurgici, coils, ... (modello 02C.07.01R) Scarica il file in formato rtf
MODALITA’:
Per il trasporto di particolari merci come blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi (art. 10, comma 2, lettera b, del C.d.S. ed art. 13., punto B., lettera e), ed f) del Reg. al C.d.S.), è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione per un periodo uguale a quello già autorizzato purchè rientri in 2 anni.
Per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del C.d.S., è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione.
E' inoltre consentito, qualora vengano superati i limiti di peso (art. 62 del C.d.S.), ma nel rispetto di quelli dimensionali (art. 61 del C.d.S.), occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico (art. 164 del C.d.S.) e sia i limiti di massa massima posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati.
Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6 unità.
I veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:
  • 38 tonn. per autoveicoli isolati a 3 assi;
  • 48 tonn. per autoveicoli isolati a 4 assi;
  • 86 tonn. per veicoli complessi a 6 assi;
  • 108 tonn. per veicoli complessi a 8 assi.
Per questo settore molto specifico di trasporti, la norma consente il trasporto contemporaneo di più oggetti al fine di completare il carico utile di un veicolo eccezionale, in deroga al vincolo della indivisibilità del carico che caratterizza, invece, il "trasporto eccezionale".
I limiti di massa sopra indicati, possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es.: un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato, ecc..).
Per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 e 62 del C.d.S, destinati al trasporto di materiali di cui sopra su percorsi ripetitivi e con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di un indennizzo d'usura stradale di tipo forfettario pari a 1,5 - 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d'opera isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi.
L'importo è da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
Per percorsi ripetitivi devono intendersi le strade percorse con continuità dai veicoli o trasporti eccezionali e che devono essere indicate dettagliatamente nella richiesta di autorizzazione.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di Olbia-Tempio, oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Sardegna, e la Provincia di Olbia-Tempio è il luogo in cui ha origine il transito.

 

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