TRANSITO ECCEZIONALE DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE
(autogrù, pale caricatrici, mezzi da cantiere)
MODALITA:
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici semoventi non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62. Se per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali, per il cui transito su strade pubbliche, ai sensi dell'art. 104 del C.d.S. e degli artt.265-268 del Reg. al C.d.S., a richiesta, è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile.
Queste macchine operatrici, di sagoma e massa limite eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 del C.d.S., sono dotati di speciali attrezzature - permanentemente installate - atte ad effettuare specifiche operazioni e sono soggette al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale da corrispondersi, solo se eccedenti i limiti di massa e all'atto di presentazione della domanda all'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Torino.
L'importo, conforme a quello indicato al comma 5 dell'art. 18 del regolamento al C.d.S., a partire dal 1° gennaio del 1993, è adeguato automaticamente, per ciascuno anno solare, alle variazioni degli indici Istat pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti ed è versato, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 all' Amministrazione provinciale che rilascia l'autorizzazione e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. Qualora non sia possibile stabilire la lunghezza dei relativi percorsi la quota di indennizzo è ripartita in parti uguali tra le Regioni interessate e la provincia di Olbia-Tempio effettuando versamenti separati.
Il pagamento dell'indennizzo è annuale, ma su domanda del richiedente il versamento può essere effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso con la scadenza del periodo d'indennizzo pagato, decade la validità dell'autorizzazione.
La prova degli avvenuti versamenti relativi all'indennizzo convenzionale per la maggiore usura stradale, dovrà essere fornita mediante presentazione dell'attestazione di pagamento in originale per l'importo versato alla Provincia di Olbia-Tempio, con le fotocopie delle ricevute di pagamento per gli importi versati agli altri Enti.
Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente indicati il tipo e la targa del veicolo.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di Olbia-Tempio, oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Sardegna, e la Provincia di Olbia-Tempio è il luogo in cui ha origine il transito.
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