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 Sez. II-Traffico - Sez. II/C-Unità operativa C-Veicoli e Trasporti eccezionali - Modulistica - Transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali    

 TRANSITO E/O TRASPORTO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

MODALITA’:
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: Semoventi e Trainate.
Sono Semoventi le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici. Sono Trainate le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi agricoli.
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano:
per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi;
per la massa limite le norme stabilite dall'art. 104.
Le macchine agricole che, per ragioni funzionali, eccedono le sagome (art. 61 del C.d.S.) e le masse (art. 104 del C.d.S.) sono considerate macchine agricole eccezionali e per circolare su strada devono essere specificatamente autorizzate ai sensi dell'art. 104 del C.d.S. e dell'art. 268 del Reg.al C.d.S.).
L'autorizzazione per la circolazione sulle strade comunali, provinciali e Regionali della Provincia di Olbia-Tempio è rilasciata dall’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni della Provincia per una durata massima di 12 mesi rinnovabile. E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di Olbia-Tempio, oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Sardegna, e' la Provincia di Olbia-Tempio è il luogo in cui ha origine il transito.
Le macchine agricole eccezionali sono soggette al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale da corrispondersi, solo se eccedenti i limiti di massa e all'atto di presentazione della domanda all'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni della Provincia di Olbia-Tempio.
L'importo, conforme a quello indicato al comma 5 dell'art. 18 del regolamento al C.d.S., a partire dal 1° gennaio del 1993, è adeguato automaticamente, per ciascuno anno solare, alle variazioni degli indici Istat pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti ed è versato, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 all' Amministrazione provinciale che rilascia l'autorizzazione e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
Il pagamento dell'indennizzo è annuale, ma su domanda del richiedente il versamento può essere effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso con la scadenza del periodo d'indennizzo pagato, decade la validità dell'autorizzazione.
La prova degli avvenuti versamenti relativi all'indennizzo convenzionale per la maggiore usura stradale, dovrà essere fornita mediante presentazione dell'attestazione di pagamento in originale per l'importo versato alla Prov. di Olbia-Tempio e con le fotocopie delle ricevute di pagamento per gli importi versati agli altri Enti.
Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente indicati il tipo e la targa del veicolo, nonchè il periodo usura strada pagato (solo nel caso che il veicolo agricolo è eccezionale per massa).

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