La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica,
riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
Con l’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i , è disposto che “a far data dal 01 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32,come successivamente modificato e integrato, precisa che “con decorrenza 01/01/2011,
le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione,
oltre a confermare la volontà di modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i cittadini tutti.
la pubblicità degli atti contempla molteplici aspetti di natura differente, tra i quali citiamo:
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presupposto per l'efficacia dei provvedimenti;
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l'espressione di comunicazione delle attività tradizionali;
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l'adempimento di specifici obblighi previsti dal legislatore;
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la conformità con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
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le specifiche prescrizioni d'origine statutario, previste dalle singole amministrazione;
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la disciplina in tema di tutela della riservatezza (Codice della Privacy).
La pubblicazione Web degli atti amministrativi non è un’operazione indifferente sotto il profilo del trattamento dei dati. Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale
di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico; solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003).
rif (nuke.albopretorio.net)