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 Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale    
   
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 I provvedimenti amministrativi    
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1 - Autorizzazione
1.     Con questo provvedimento la Provincia autorizza il richiedente a esercitare un diritto o un potere di cui quest'ultimo è già titolare, ma il cui esercizio è subordinato a una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici.
Ipotesi di opere sottoposte al rilascio di Autorizzazione sono:
  •  l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
  •  i nuovi innesti di strade, soggette a uso pubblico o privato, alle strade di competenza provinciale e -per particolari casi legati ad interventi riguardanti una consistente modifica della viabilità - anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Comuni e Provincia;
  •  la trasformazione e la variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
  •  le opere, i depositi di cantieri stradali, i ponteggi  a carattere temporaneo, sulle pertinenze provinciali, sulle fasce di rispetto, sulle aree di visibilità stradali;
  •  qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;
2 - Concessione
1.     Questo tipo di provvedimento viene rilasciato a chi intende eseguire opere e attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale (sue pertinenze e aree circostanti) ma per le quali - al contrario delle Autorizzazioni non esiste in capo al richiedente la titolarità di un diritto soggettivo.
2.     In altre parole, con questo tipo di provvedimento il nostro Ente concede all'interessato l'esercizio (ma non la titolarità che rimane sempre in capo alla Provincia) del " potere o della facoltà " di eseguire le opere di che trattasi.
3.     Tecnicamente è un provvedimento amministrativo con cui la Provincia conferisce ex novo l'esercizio di posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sua sfera giuridica. (cd. Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici). All'atto del rilascio di questo tipo di concessione, il concessionario deve sottoscrivere, a titolo di accettazione, un atto denominato disciplinare che prevede specificatamente non solo i diritti ma anche gli obblighi e le modalità con cui deve essere esercitata la concessione.
Ipotesi di opere sottoposte al rilascio di Concessione sono:
  • Gli attraversamenti, l'uso e l'occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
  • le opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
  • la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
3 - Nulla-osta
1.     Per Nulla-osta s'intende un atto endoprocedimentale con cui un'autorità amministrativa (nel caso specifico la Provincia) esplicita le proprie indicazioni e prescrizioni in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità (per es. il Comune).
Esso, dunque, in considerazione del fatto che interviene in un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento principale, è configurabile come atto strumentale di un procedimento complesso.
Nel nostro caso, il Nulla-osta è un atto rilasciato per tutte le opere elencate ai precedenti punti 1) e 2) da eseguire all'interno della delimitazione dei centri abitati (come definiti dal C.d.S.) con popolazione inferiore a diecimila abitanti, dove la competenza al rilascio del provvedimento principale (es. autorizzazione) è del relativo Comune previa acquisizione del Nulla-osta della Provincia.
Secondo l'art.26 del vigente C.d.S., infatti, per i tratti di strade di proprietà provinciale che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio dei provvedimenti (Autorizzazione e/o Concessione) è del Comune previo Nulla-osta dell'ente proprietario della strada (Provincia).
Questa disciplina si applica anche per i tratti di strade di proprietà provinciale che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ma la cui strada non sia stata ancora dismessa al Comune;  anche in questo caso la competenza al rilascio dei provvedimenti (Autorizzazione e/o Concessione) è del Comune previo Nulla-osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), fatti salvi quindi i casi in cui tali tratti stradali siano stati dismessi definitivamente, con apposito verbale di consegna, al Comune di riferimento.

Il rilascio del nulla osta provinciale è subordinato alla presentazione, tramite i Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria a favore della Provincia per il rilascio dell'atto amministrativo.

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