DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADE ED AREE PUBBLICHE
Per competizione sportiva su strade e aree pubbliche si intende un pubblico intrattenimento o comunque uno spettacolo, di abilità e/o di velocità, che comporta lo svolgersi di una gara (competizione) - su strade o aree pubbliche - tra due o più concorrenti (o gruppi e squadre), impegnati a superarsi a vicenda.
Non rientrano in questa definizione, dunque, quelle manifestazioni che non hanno carattere competitivo o agonistico, le quali - non necessitando di alcuna autorizzazione amministrativa - sono subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d'esecuzione del TULPS, rif. Titolo III ), secondo cui, tra l'altro, i promotori sono obbligati a darne tempestiva comunicazione solo all'autorità di PS del luogo d'inizio almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive si devono rispettare comunque le ordinarie norme dettate dal Codice della Strada.