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 Sez. II-Traffico - Sez. II/B-Unità operativa B-Competizioni sportive su strada-Guida per l'utente - Definizione competizione sportiva su strada    
                                                      DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADE ED AREE PUBBLICHE
Per competizione sportiva su strade e aree pubbliche si intende un pubblico intrattenimento o comunque uno spettacolo, di abilità e/o di velocità, che comporta lo svolgersi di una gara (competizione) - su strade o aree pubbliche - tra due o più concorrenti (o gruppi e squadre), impegnati a superarsi a vicenda.
Non rientrano in questa definizione, dunque, quelle manifestazioni che non hanno carattere competitivo o agonistico, le quali - non necessitando di alcuna autorizzazione amministrativa - sono subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d'esecuzione del TULPS, rif. Titolo III ), secondo cui, tra l'altro, i promotori sono obbligati a darne tempestiva comunicazione solo all'autorità di PS del luogo d'inizio almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive si devono rispettare comunque le ordinarie norme dettate dal Codice della Strada.

La materia delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche , invece, è regolata dall'art. 9 del Nuovo Codice della Strada ( emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.p.r. 495/92) nonché dai regolamenti sportivi delle varie federazioni sportive.

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