AUTORIZZAZIONE
L'attività sportiva svolta su strada rappresenta un'occasione di disturbo per il normale scorrimento del traffico veicolare, con eventuali ripercussioni sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza. Per questo motivo, dunque, le competizioni sportive su strade ed aree ad uso pubblico sono consentite solo se appositamente autorizzate dalle autorità competenti.
Ciò premesso, l'autorizzazione può essere definita come atto amministrativo discrezionale rilasciato dall'autorità competente, il cui apprezzamento si riferisce prevalentemente a ragioni di sicurezza pubblica e di compatibilità tecnica della manifestazione con le caratteristiche della strada, con la conservazione della stessa e con la sicurezza dei concorrenti.
In essa sono dettate dunque le prescrizioni alle quali le gare sono vincolate.
In altri termini, lo scopo dell'autorizzazione è quello di prevedere opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti della strada, conciliando, altresì, i diritti dei primi con quelli dei secondi.
Il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo e pertanto soggetto a sanzione amministrativa.