NULLA OSTA DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA
Gli organizzatori di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, nel solo caso di competizioni ciclistiche, oltre ad avanzare l'istanza per l'ottenimento della dovuta autorizzazione presso i nostri Uffici, dovranno altresì inviare copia della predetta istanza anche agli altri enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara (es. Comuni se trattasi di strada comunale, Anas se trattasi di strada statale di propria competenza (e quindi non dimessa; amplius).
Per gli altri tipi di competizioni (es. podistiche, skiroll e motoristiche ) dovranno essere richiesti, sempre a cura degli organizzatori il predetto nulla osta agli enti proprietari.
Quanto alla natura del contenuto di tale atto amministrativo è da precisare che lo stesso deve avere per oggetto solo valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla sua conservazione, escludendo da tale valutazione qualsiasi giudizio in ordine al traffico veicolare che si svolge, in quanto ogni valutazione in ordine alla fluidità del traffico veicolare ed alla sicurezza della circolazione è rimessa alla competenza del Prefetto.
I pareri negativi eventualmente espressi dovranno essere motivati e dovranno pervenire all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della gara per consentire la variazione del percorso.
In virtù della legge n. 241/90 e s.m.i. - al fine di rendere più snello e spedito l'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo - si ritiene che il nulla osta , in caso di silenzio degli enti proprietari interpellati, possa intendersi tacitamente acquisito in base al principio del silenzio-assenso.
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