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 Sez. II-Traffico - Sez. II/B-Unità operativa B-Competizioni sportive su strada - Guida per l'utente - Scorta nelle competizioni    
                                                                                             SCORTA NELLE COMPETIZIONI
Per le competizioni ciclistiche , l'art. 9 comma 6 bis del Codice della Strada - ove la sicurezza della circolazione lo renda necessario - prevede la possibilità di imporre nel provvedimento autorizzativo la scorta della polizia (cioè di uno dei soggetti a competenza più limitata di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) oppure, in sua vece o per coadiuvarla, una scorta tecnica abilitata secondo un disciplinare tecnico (Ministero dell'Interno - Dip. P.S. n. 300/01/43369/116/1/1).
In altri termini, nell'autorizzazione deve essere imposto un servizio di scorta per regolare la circolazione stradale con le opportune segnalazioni e con la regolamentazione del traffico, evitando così potenziali incidenti. Questa funzione di scorta deve essere attribuita ad uno degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 comma 1 del Codice delle Strada, ma siccome le risorse umane a disposizione delle Autorità competenti non sono commisurate al gran numero di manifestazioni che si svolgono, il DLG n. 9/2002 prevede la possibilità di trasferire, in modo totale o parziale, il servizio di scorta anche a soggetti privati abilitati.
Sulla base di quanto detto si può dunque affermare che nelle competizioni ciclistiche la scorta può essere di tre tipi:
  • Scorta di Polizia : se il servizio di scorta viene eseguito interamente da personale della Polizia Stradale;
  • Scorta Tecnica : se il servizio di scorta viene eseguito interamente da personale privato abilitato ai sensi dell'art. 9 del C.d.S., comma 6-ter;
  • Scorta Mista : se il servizio di scorta viene eseguito da personale della Polizia Stradale con l'ausilio dei personale privato abilitato.

Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini , che si svolgono all'interno del territorio di uno stesso Comune (o anche di più Comuni limitrofi, se d'accordo tra loro) la scorta può essere effettuata dalla Polizia Municipale coadiuvata, se occorre, dalla scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter dell'art. 9 del Codice della Strada. L'abilitazione per poter effettuare il servizio di scorta tecnica, secondo quest'ultimo comma, è rilasciata dal Ministero dell'Interno.

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