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 Sez. II/A - Unità operativa A-Mezzi pubblicitari-4-I nostri provvedimenti    

                                                                              I  NOSTRI  PROVVEDIMENTI

La Sezione II dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, in dipendenza del luogo in cui viene richiesta l'installazione dei mezzi pubblicitari, rilascia:
  • autorizzazione
  • nulla osta
AUTORIZZAZIONE
Con questo provvedimento la Provincia autorizza il richiedente ad esercitare un diritto o un potere di cui quest'ultimo è già titolare ma il cui esercizio è subordinato ad una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici.
Lo svolgimento di attività pubblicitaria sulle strade è configurabile, infatti, come un diritto costituzionale garantito dagli art. 16 e 41 della Costituzione, esercitabile solo dopo una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici, onde evitare che l'esercizio di tale diritto possa pregiudicare la sicurezza stradale che l'ente proprietario è tenuto a garantire.
Nel nostro caso, l' autorizzazione è un atto rilasciato per tutti i tipi di installazione di mezzi pubblicitari da effettuare sulle provinciali situate al di fuori della delimitazione del centro abitato dei Comuni dove la competenza al rilascio del provvedimento è, esclusivamente, della Provincia.
Nei casi in cui i mezzi pubblicitari siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso oppure in prossimità di aree e/o edifici tutelati come beni culturali o in prossimità dei beni paesaggistici protetti, l'autorizzazione è subordinata anche al preventivo nulla-osta dell'ente competente in materia.
Per ottenere i provvedimenti per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari in aree e/o su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (amplius D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 153, Codice dei beni culturali e del paesaggio); occorre fornire al nostro Servizio il relativo nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli stessi. A tal proposito è possibile - collegandosi al seguente link Sardegna Mappe , a titolo orientativo , verificare i tratti stradali interessati a tali vincoli normativi.
Il rilascio dell'autorizzazione provinciale è subordinato alla presentazione dell'istanza in bollo da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria a favore della Provincia.
NULLA-OSTA
Per Nulla-osta si intende un atto con cui un'autorità amministrativa ( nel caso specifico la Provincia) esplicita le proprie indicazioni e prescrizioni in ordine al rilascio di un provvedimento finale da parte di altra autorità (per es. il Comune).
Esso, dunque, in considerazione del fatto che interviene in un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento principale (l'autorizzazione), è configurabile come atto strumentale di un procedimento complesso.
Nel nostro caso, il Nulla-osta è un atto rilasciato per tutti i tipi di installazione di mezzi pubblicitari da eseguire su strade provinciali o di competenza provinciale situate all'interno della delimitazione del centro abitato di Comuni dove la competenza al rilascio del provvedimento principale ( Autorizzazione ) è del Comune previa acquisizione del Nulla-osta della Provincia.
Il rilascio del nulla osta provinciale è subordinato alla presentazione dell'istanza al Comune, che prima di rilasciare l'autorizzazione, provvederà a girare copia in carta semplice della stessa - corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria - alla Provincia che provvederà a rilasciare il relativo Nulla-osta.
Il nulla-osta è necessario, altresì, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati su una strada, siano:
·            visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso , per cui in questo caso l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo;
·            collocati su strade provinciali situate in prossimità di aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente ( amplius D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 153, Codice dei beni culturali e del paesaggio ), per cui in questo caso è necessario il nulla-osta dell'ente preposto alla tutela di tali beni.
Nei casi in cui i mezzi pubblicitari siano collocati su fondi o aree di proprietà privata appartenenti a terzi, è necessario il nulla osta del proprietario dell'area privata e/o assenso scritto da terzi qualora l' autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà su cui si effettui l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario. (Autodichiarazione)
Es.: per un mezzo pubblicitario installato su strada statale ma visibile da una strada provinciale, l'autorizzazione è rilasciata dall'Anas previo nulla-osta della Provincia.
 
 

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