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 Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale    
   
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 Sez. II/A-Unità operativa A-Mezzi Pubblicitari - Attività di vigilanza in materia di mezzi pubblicitari    

                                                                                                  ATTIVITÀ PROVINCIALE DI VIGILANZA IN MATERIA DI MEZZI PUBBLICITARI

L’ attività di verifica della corretta esecuzione dei provvedimenti amministrativi in materia generale di viabilità viene svolta dal Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale del Settore Tecnico della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, il quale, nell’ambito delle competenze del servizio, predispone i provvedimenti/atti da adottare in merito agli esposti, ai verbali di accertamento delle sanzioni delle violazioni al codice della strada di competenza del Servizio.
Vigilanza sulla pubblicità stradale
Secondo il C.d.S., la vigilanza sulla pubblicità stradale relativamente all'attività di collocazione e manutenzione dei mezzi pubblicitari, alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate in materia o al fenomeno dell'abusivismo, può essere svolta da:
  • personale di vigilanza appartenente all'ente proprietario della strada (nel caso specifico alla Provincia) così come prevede l'art. 56, comma 2, del D.P.R. 495/92;
  • da personale della Polizia Stradale, individuato dall'art. 12 del Codice (art. 56, comma 3, del D.P.R. 495/92).
Tali soggetti, dunque, avendo potere di vigilanza e di accertamento, qualora ne ricorrano i presupposti, possono rilevare le violazioni del caso contestandole al trasgressore nei termini e nei modi previsti dal C.d.S., con un apposito verbale.
Relativamente all'attività di vigilanza, sulla pubblicità stradale, svolta dal personale incaricato della Provincia di Olbia-Tempio, la stessa, in linea generale , si svolge secondo le seguenti ipotesi procedurali:
Prima ipotesi procedurale: art. 23, comma 13-bis., del D. Lgs. 285/92.
In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
Seconda ipotesi procedurale: art. 23, comma 13-quater, del D. Lgs. 285/92.

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

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