UNITA' OPERATIVA C - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI
IMPORTANTE:
L.R. n. 2 dell' 8 Gennaio 1986 - Art. 1: "Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell’articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:
a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale. Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di partenza;
b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province."
- TRASPORTI ECCEZIONALI ON LINE - PROCEDURA TELEMATICA -
T.E. on-line della Provincia di SASSARI
Il servizio Trasporti Eccezionali on-line consente di presentare la Domanda e ottenere l'Autorizzazione al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, compreso i mezzi agricoli eccezionali, ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.
Per informazioni sul portale, tutorial, consultare il sito www.trasportoeccezionale.net
Per accesso al portale on-line fare click sul seguente link
ProvinciaSassari.TrasportoEccezionale
servizio attivo dal 09/01/2017
*AVVERTIAMO CHE LA MODULISTICA E' IN FASE DI REVISIONE E CHE ATTUALMENTE POTREBBERO PRESENTARSI DIFFICOLTA' NEL DOWNLOAD*
Nell'ambito del Settore Servizi Tecnici – Servizio Viabilità – Ufficio Concessioni e Autorizzazioni – Sezione II - Traffico della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio è istituita la unità operativa C
Essa si occupa principalmente del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.) nonché delle macchine agricole eccezionali (art. 104, comma 8, del C.d.S.). e delle macchine operatrici eccezionali (art. 114, comma 3 del C.d.S.), nell'ambito delle competenze e delle funzioni amministrative delegate dal sottoriportato art. 1 della L.R. n. 2 dell' 8 Gennaio 1986:
L.R. n. 2 dell' 8 Gennaio 1986 - Art. 1: "Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell’articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:
a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale. Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di partenza;
b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province."
Le attività svolte dall’Ufficio trovano inoltre riferimento nelle seguenti ulteriori norme:
-nazionali:
- per i veicoli in genere:
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l’articolo 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada)
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gli articoli 9-20 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- per le macchine agricole
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gli articoli 104 e seguenti del Codice della strada
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gli articoli 265-266-267-268 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- per le macchine operatrici:
-
l’articolo 114 del Codice della strada
-
gli articoli 296, 297,299, 306 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)