L’URP garantisce ai cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi creati e conservati dalla Provincia sulla base delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, nel D.P.R. n. 184/2006 e nel Regolamento Provinciale sull’Accesso ai Documenti Amministrativi approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 13/11/2007.
Che cos’è il diritto di accesso?
È il diritto di visionare ed avere copia di documenti amministrativi . L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché al versamento dei diritti di ricerca e visura. Con Deliberazione n. 16 del 30/03/2006 la Giunta Provinciale ha stabilito che il costo di riproduzione per ogni copia di documento è pari a € 0,10. Il rilascio di copia conforme è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo ( valore corrente).
Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
Su tutti i documenti dell’Amministrazione ad eccezione di quelli indicati nell’art. 24 della Legge 241/90 e nell’art.12 del Regolamento Provinciale.
Come si esercita il diritto di accesso?
La domanda può essere presentata attraverso compilazione di un apposito modulo nel quale è necessario specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato della Provincia.
Il modulo appositamente compilato potrà essere recapitato:
· di persona, recandosi presso l’Ufficio Segreteria della Provincia di Olbia- Tempio, via A. Nanni 17/19 Olbia;
· posta elettronica, inviando all’indirizzo segreteria@provincia.olbia-tempio.it la, e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0789/1875683 begin_of_the_skype_highlighting 0789/1875683 end_of_the_skype_highlighting la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
· posta elettronica certificata (PEC) aagg@pec.provincia.olbia-tempio.it;
· posta ordinaria, indirizzando all’Ufficio Segreteria Provincia di Olbia- Tempio, Via Nanni n. 17/19, 07026 Olbia e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
· fax, inviando al numero di fax 0789/1875683 e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza.
Entro quale termine l’Amministrazione deve provvedere?
Entro 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Quale può essere l’esito della domanda di accesso?
La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
· accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
· limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione (art. 16 Reg. Prov.).
· differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione (art. 15 Reg. Prov.)
· rifiuto: la domanda non può essere accolta (art. 12 Reg. Prov.)
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa deve considerarsi respinta.
Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta, limitata o differita?
Entro il termine di 30 giorni è possibile presentare ricorso al TAR.