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SETTORE 9
Sviluppo e Ambiente Nord Est.
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Organigramma

 

  I SERVIZI DEL SETTORE:  

 

Servizio 9.A - Servizio acque e suolo
Tutela delle Acque, energia, risorse idriche e difesa del suolo.

 

 

Servizio 9.B - Servizio rifiuti
Rifiuti, bonifiche, emissioni in atmosfera.

 

 

Servizio 9.C - Servizio faunistico, agricoltura AAPP
Gestione della fauna, IAP, patentini verdi, lotta agli insetti nocivi

 

 


Servizio 9.D - Servizio pianificazione territoriale
VAS - ERP - SIT - Manutenzione alvei, inquinamento acustico.

 

 

Servizio 9.E - Servizio contenzioso
Gestione amministrativa e sanzioni ambientali.

 

 

STAFF
Formazione professionale, supporto giuridico, programmazione comunitaria.

 

 

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Consulta tutti i procedimenti
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo dei procedimenti di competenza del Settore 9 e la relativa modulistica.

 
 

 

Sistema di pagamento elettronico PagoPa per i procedimenti ambientali

 
 

 


Questionario di soddisfazione utenti


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  AREE TEMATICHE:  
 

Danno ambientale

 

 

Parco Fluviale del Padrongianus

 

 

Nodo In.F.E.A.

 
 

Ecosportello

 
 

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Informazioni Ambientali

 

 

 

Autorizzazione per costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150 KV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.


Dove rivolgersi:

Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est,
Servizio 9A Servizio Acque e suolo
Via Nanni n. 17/19
07026 Olbia
Responsabilita del Procedimento: Geol. Francesco del Corno - Luca Becca
Tel: 0789 557695 - 0789 557684
f.delcorno@provincia.sassari.it
l.becca@provincia.sassari.it  
 


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Descrizione del Procedimento:

Il procedimento ha durata 90 giorni nel caso di procedura ordinaria (art. 4 L.R. 43/89) e 60 nel caso di procedura abbreviata (art. 8 L.R. 43/89), e viene avviato su istanza dell’interessato, dietro presentazione di Istanza di autorizzazione in marca da bollo. La Provincia verifica la procedibilità e la ammissibilità della domanda.
1. Nel caso in cui la Provincia rilevi irregolarità sostanziali nella domanda, interrompe i termini del procedimento entro 15 giorni dalla sua presentazione, comunicando all'interessato le cause di irregolarità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta.
2. Nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata, la Provincia comunica al richiedente il termine di 30 giorni - per regolarizzarla e/o integrarla. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine di cui al comma precedente senza valida motivazione, comporta l’archiviazione della domanda.
Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire in PROCEDURA ORDINARIA o in PROCEDURA ABBREVIATA.
 
PROCEDURA ORDINARIA: Le imprese distributrici di energia elettrica trasmettono alla Provincia di Olbia Tempio la domanda di autorizzazione in carta bollata da euro 16,00, allegando alla stessa la documentazione progettuale indicata nell’Allegato A.
I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati e se la linea interferisce con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse o quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.
Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.
Prima della presentazione dell’istanza, l’interessato dovrà inoltre provvedere a quanto segue:
• pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell’avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate
• affissione dell’avviso e della relativa corografia, per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato;
• richiesta del consenso di massima del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni
• richiesta pareri/nulla osta agli Enti comunque interessati dalla realizzazione dall’Elettrodotto.
I vari Enti hanno tempo 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del richiedente per rilasciare il relativo nulla osta o negarlo con le relative motivazioni. Se al termine del periodo di 60 giorni l’ente non si è espresso, il parere si intende acquisito come positivo (silenzio - assenso). Fanno eccezione gli Enti preposti alla tutela ambientale e territoriale e alla salute dei cittadini, (Comuni, Usl, tutela del paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Soprintendenza dei beni Ambientali), il cui parere favorevole deve essere esplicito e acquisito dalla provincia per poter autorizzare la linea elettrica.

Il Servizio preposto provvede all'acquisizione:
- della prova di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell’avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;
- dell’attestato di avvenuta affissione dell’avviso e della relativa corografia, per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato;
- del consenso di massima del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni e dei pareri/nulla osta degli Enti interessati dall’Elettrodotto;
- degli atti o autocertificazioni dalle quali si evince la disponibilità dei terreni interessati all’elettrodotto.
- nel caso di servitù coattive la Provincia provvede, a seguito di formale richiesta da parte del richiedente, ad attivare la procedura volta ad ottenere la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera preordinata all’esproprio (art. 52-quater del DPR 327/2001);
Qualora si ritenesse necessario, il responsabile del procedimento, richiede eventuale integrazione documentale necessaria per il proseguo dell’istruttoria. qualora sia necessario acquisire gli atti di assenso degli enti competenti ad esprimersi sull'intervento, trascorso infruttuosamente il termine previsto dai singoli procedimenti degli enti coinvolti, l'Ente indice la CdS ai sensi dell'art. 14 co.2 al fine di acquisire le intese, pareri o altri atti di assenso comunque denominati.


PROCEDURA ABBREVIATA: La procedura abbreviata è adottata quando le imprese distributrici di energia elettrica, attraverso il loro legale rappresentante, dichiarano nella domanda di autorizzazione di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti.
Le imprese distributrici di energia elettrica trasmettono alla Provincia di Olbia Tempio la domanda di autorizzazione in carta bollata da euro 16,00, allegando alla stessa la documentazione progettuale indicata nell’Allegato B.
Alla domanda deve essere allegato l’atto di impegno (allegato C) sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati;
In questa procedura si possono omettere le pubblicazioni di cui all’art. 4 della L.R. 43/89
Qualora si ritenesse necessario, il responsabile del procedimento richiede eventuale integrazione documentale necessaria per il proseguo dell’istruttoria.

Ai sensi del DPR 642/72 e ss.mm.ii all'atto del rilascio del provvedimento di Autorizzazione, il richiedente deve presentare una marca da bollo di € 14,62 per ogni 4 (quattro) pagine da apporre sul provvedimento medesimo. Ai sensi del medesimo decreto, gli Enti Pubblici sono esenti dall'imposto di bollo sia sull'istanza che sul provvedimento conclusivo.


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Destinatari:

ENEL e imprese, o enti.


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Soggetti coinvolti:

Provincia; Ministero Sviluppo Economico ; Comune e altre amministrazioni o enti competenti per territorio, eventualmente interessati a vario titolo nel procedimento.


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Requisiti:

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle linee elettriche, le imprese o gli enti, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche.


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Modulistica:


Allegato A

Allegato B

Allegato C


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Normativa di riferimento:

Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 - Titolo III, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Legge 28 giugno 1986, n.339 (G.U. 10 luglio 1986, n. 158), Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79) Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne (recepimento della Norma CEI 11 – 4)
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 (G.U. 16 febbraio 1991, n. 40) Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche, aeree esterne (modifica il DM 449/1998)
Legge 22 febbraio 2001, n.36 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199) Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti.
Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n. 160 alla G.U. 5 luglio 2008, n. 156) Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
Legge Regione Autonoma della Sardegna 20 giugno 1989, n. 43 Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici
Legge Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, art. 21 comma3 - lett.f) Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla Legge Regionale 25 Novembre 2004, n. 8


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VERSAMENTO   ONERI    ISTRUTTORI

 

Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio ha attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.

PagoPA é un sistema realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione (oneri istruttori, diritti, etc.).

Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti ambientali,  esclusivamente con il sistema PagoPa al seguente link https://sassari.provincia.plugandpay.it/  

 

 

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