Il procedimento ha inzio con la presentazione dell'istanza di parte ed ha durata di 120 giorni dalla presentazione della stessa.
Il gestore che intende regolarizzare l’attività esistente sprovvista di autorizzazione, installare un nuovo impianto, trasferire un impianto da un luogo ad un altro, modificare, volturare impianti che producono emissioni in atmosfera, presenta alla Provincia una domanda di autorizzazione, in marca da bollo sulla base della modulistica di seguito allegata, corredata dalla documentazione ivi indicata. Copia della domanda in carta semplice va inviata anche alla Regione Autonoma della Sardegna, all'ARPAS Dipartimento Provinciale di Sassari e al Comune territorialmente competente.
La Provincia verifica la procedibilità e la ammissibilità della domanda.
1. Nel caso in cui la Provincia rilevi irregolarità sostanziali nella domanda, interrompe i termini del procedimento entro 15 giorni dalla sua presentazione, comunicando all'interessato le cause di irregolarità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta.
2. In caso non si rilevino irregolarità sostanziali nella domanda, la Provincia trasmette agli interessati la Comunicazione di Avvio del Procedimento. Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata, la Provincia può sospendere il procedimento, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni e richiedere all'interessato la documentazione necessaria per regolarizzare e/o integrare l'istanza. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine assegnato senza valida motivazione, comporta la conclusione del procedimento con l'archiviazione della domanda.
3. Entro trenta giorni dalla ricezzione della domanda, la Provincia indice una Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri di tutti gli enti.
L’Autorizzazione contiene prescrizioni inerenti:
• La convogli abilità di emissioni non convogliate ma tecnicamente convogliabili;
• Valori limite di emissione, metodi di campionamento e analisi, criteri di valutazione di conformità ai limiti, per le emissioni convogliabili;
• Modalità di contenimento delle emissioni non convogliabili;
l’autorizzazione precisa inoltre:
• Il tempo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto;
• La data entro cui devono essere comunicati all’autorità i risultati del monitoraggio effettuato dopo la messa in esercizio dell’impianto;
• La durata del periodo di monitoraggio e il numero di campionamenti da realizzare.
Rinnovo dell’Autorizzazione
L’Autorizzazione ha validità 15 anni, il suo rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.
Nel caso di modifiche ad impianti esistenti, le azioni da effettuare per l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione dipendono dalla qualificazione della modifica come sostanziale o meno.
I gestori degli impianti già autorizzati , anche in via provvisoria o tacita, ai sensi del DPR203/88, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo i calendari di presentazione della domanda previsti dall’art. 281 comma 1 del D.lgs 152/06.come modificati dal D.lgs 128 del 2010,tali termini sono definiti in funzione dell’età dell’impianto. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all’istallazione di uno stabilimento nuovo.
Sono esclusi dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06:
• gli impianti disciplinati dal D.Lgs 11/05/2005 n°133 recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti;
• gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale per i quali l'autorizzazione medesima sostituisce quella alle emissioni prevista dal titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06;
• gli impianti destinati alla difesa nazionale, alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
• Inoltre non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera le seguenti tipologie di stabilimenti:ex D.Lgs. 152/06 (Art. 269, comma 14 e comma 16)
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Tutte le imprese il cui ciclo produttivo o comunque le cui fasi di lavorazione producono emissioni inquinanti nell’ambiente esterno, ad eccezione delle emissioni poco significative, per le quali non occorre richiedere autorizzazione ( Parte 1 dell’Allegato IV alla parte quinta ) e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, per le quali è richiesta la procedura di autorizzazione in via generale o semplificata.
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Le attività che devono essere autorizzate concernono:
• L’apertura di nuovi punti di emissione;
• La modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
• Il trasferimento dell'impianto in altra località.
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