ISTANZA DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO:
I soggetti interessati presentano al SUAPE del Comune sede dell'impianto la DUA con allegata la comunicazione di avvio di attività di recupero rifiuti in forma semplificata, redatta utilizzando il modulo SUAPE “Allegato A29 - Dichiarazione di Conformità alle norme in materia di trattamento e recupero rifiuti in procedura semplificata”, con i rispettivi allegati, e la modulistica di seguito indicata, unitamente alla documentazione in essa richiamata. Il SUAPE del Comune trasmette la DUA, e la documentazione allegata, in formato elettronico, all'indirizzo di posta certificata del Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est, ovvero tramite l'apposita piattaforma software regionale. La Provincia verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06; qualora necessario richiede all'interessato, per il tramite del SUAPE, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla DUA ricevuta. In caso di indizione di Conferenza di Servizi da parte del SUAPE del Comune, la Provincia comunica ad esso il proprio parere favorevole, ovvero, in caso di parere non favorevole, partecipa alla conferenza di servizi al fine di motivare congruamente, ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90, il proprio dissenso.
Ove vi siano i requisiti e i presupposti richiesti, la Provincia iscrive, previa emissione di apposita Determinazione, l'impresa nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata; nei casi di indizione di Conferenza di Servizi da parte del SUAPE, l'iscrizione nel Registro Provinciale, previa emissione di apposita Determinazione, avviene in seguito al rilascio, da parte del SUAPE, del Provvedimento Unico ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 2008, art. 1 commi 21 -24-25 e Circolare Applicativa D.G.R. 22/1 dell'11.04.2008, art. 14 commi 5 e 6.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06, la Provincia dispone, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del medesimo decreto, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
Il soggetto interessato è tenuto al versamento dei diritti di iscrizione di cui al DM n. 350 del 21 luglio 1998.
RINNOVO: la DUA deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Al fine del rinnovo, senza modifiche sostanziali dell'attività avviata, l'interessato dovrà presentare il modello F8 "rinnovo di atti abilitativi".
ISTANZA DA PARTE DI SOGGETTO PUBBLICO:
i soggetti pubblici interessati presentano la comunicazione di avvio di attività, direttamente alla Provincia. Il procedimento ha durata 90 giorni a partire dalla presentazione della comunicazione da parte dell’interessato utilizzando la modulistica di seguito allegata unitamente alla documentazione in essa richiamata.
La Provincia verifica la procedibilità e la ammissibilità della istanza:
1. Nel caso in cui la Provincia rilevi irregolarità sostanziali nella comunicazione interrompe i termini del procedimento entro 15 giorni dalla sua presentazione, comunicando all'interessato le cause di irregolarità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta.
2. In caso non si rilevino irregolarità sostanziali nella comunicazione la Provincia trasmette agli interessati la Comunicazione di Avvio del Procedimento. Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata, la Provincia può sospendere il procedimento, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, e richiedere all'interessato la documentazione necessaria per regolarizzare e/o integrare l'istanza. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine assegnato senza valida motivazione, comporta la conclusione del procedimento con l'emanazione di un provvedimento espresso da parte della Provincia.
Qualora per il progetto debba essere acquisita la pronuncia di compatibilità ambientale, il procedimento viene sospeso sino all'acquisizione della relativa delibera della Giunta regionale.
Alla conclusione del procedimento e a seguito di istruttoria conclusa positivamente, la Provincia iscrive, previa emissione di apposita Determinazione, l'impresa nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Nel caso la Provincia non si esprima, decorsi i 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, l'attività può essere intrapresa, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006.
Il soggetto interessato è tenuto al versamento dei diritti di iscrizione di cui al DM n. 350 del 21 luglio 1998.
Ai sensi del DPR 642/72 e ss.mm.ii, gli Enti Pubblici sono esenti dall'imposto di bollo sia sull'istanza che sul provvedimento conclusivo.
RINNOVO: La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Al fine del rinnovo l'interessato, almeno 90 giorni prima della scadenza, trasmette alla Provincia la Comunicazione di cui all'Allegato A2, barrando la voce "rinnovo" e allegando la documentazione indicata solo per il rinnovo. Le tempistiche e le modalità di svolgimento del procedimento seguono quelle sopra indicate per l'avvio di nuova attività.
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Soggettivo: Dimostrazione della disponibilità dell'area oggetto dell'intervento (proprietà, locazione, comodato, ecc.).
In caso di recupero di rifiuti pericolosi: rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 .
In caso di recupero di rifiuti non pericolosi: rispetto dei requisiti previsti dal D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Localizzazione dell'area: in caso di gestione di rifiuti urbani, l'area non deve essere oggetto di vincoli escludenti ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, Cap.11.3, in Fase II.
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