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SETTORE 9
Sviluppo e Ambiente Nord Est.
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Organigramma

 

  I SERVIZI DEL SETTORE:  

 

Servizio 9.A - Servizio acque e suolo
Tutela delle Acque, energia, risorse idriche e difesa del suolo.

 

 

Servizio 9.B - Servizio rifiuti
Rifiuti, bonifiche, emissioni in atmosfera.

 

 

Servizio 9.C - Servizio faunistico, agricoltura AAPP
Gestione della fauna, IAP, patentini verdi, lotta agli insetti nocivi

 

 


Servizio 9.D - Servizio pianificazione territoriale
VAS - ERP - SIT - Manutenzione alvei, inquinamento acustico.

 

 

Servizio 9.E - Servizio contenzioso
Gestione amministrativa e sanzioni ambientali.

 

 

STAFF
Formazione professionale, supporto giuridico, programmazione comunitaria.

 

 

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Consulta tutti i procedimenti
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo dei procedimenti di competenza del Settore 9 e la relativa modulistica.

 
 

 

Sistema di pagamento elettronico PagoPa per i procedimenti ambientali

 
 

 


Questionario di soddisfazione utenti


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  AREE TEMATICHE:  
 

Danno ambientale

 

 

Parco Fluviale del Padrongianus

 

 

Nodo In.F.E.A.

 
 

Ecosportello

 
 

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Informazioni Ambientali

 

 

 

Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi non pericolosi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, dal trattamento delle acque reflue urbane e dal trattamento di acque reflue industriali (D. Lgs. 99/92);


Dove rivolgersi:

Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est
Servizio B Rifiuti
Via Nanni n. 17/19
07026 Olbia
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Loi
Tel: 0789 557653, E-mail g.loi@provincia.sassari.it


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Descrizione del Procedimento:

Il produttore di fanghi che intenda procedere in proprio o attraverso soggetti terzi all’utilizzo in agricoltura dei medesimi è tenuto a inoltrare formale notifica della caratterizzazione, di cui al punto a) del paragrafo 14 della D.G.R. 32/71 del 15.09.2010, al Comune, al Dipartimento
provinciale ARPAS e alla Provincia di ubicazione dell’impianto e alle Province nei cui territori tali fanghi verranno presumibilmente utilizzati.
L’utilizzatore potrà procedere alla richiesta di autorizzazione di utilizzo dei fanghi di tali impianti decorsi 20 giorni dalla data della notifica di cui sopra,
qualora non ci sia stata comunicazione contraria da parte degli Enti sopraccitati. I soggetti interessati all'utilizzo di fanghi in agricoltura presentano quindi alla Provincia la domanda (redatta utilizzando il modulo di seguito allegato) in marca da bollo e l'unita documentazione.
Il procedimento ha durata 30 giorni a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell’interessato utilizzando la modulistica di seguito allegata unitamente alla documentazione in essa richiamata.
La Provincia verifica la procedibilità e la ammissibilità della istanza:
1. Nel caso in cui la Provincia rilevi irregolarità sostanziali nella istanza interrompe i termini del procedimento entro 15 giorni dalla sua presentazione, comunicando all'interessato le cause di irregolarità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta.
2. In caso non si rilevino irregolarità sostanziali nella comunicazione la Provincia trasmette agli interessati la Comunicazione di Avvio del Procedimento. Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata, la Provincia può sospendere il procedimento, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, e richiedere all'interessato la documentazione necessaria per regolarizzare e/o integrare l'istanza. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine assegnato senza valida motivazione, comporta la conclusione del procedimento con l'emanazione di un provvedimento espresso da parte della Provincia.
Alla conclusione del procedimento e a seguito di istruttoria conclusa positivamente, la Provincia emette il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi.
Ai sensi del DPR 642/72 e ss.mm.ii all'atto del rilascio del provvedimento di Autorizzazione, il richiedente deve presentare una marca da bollo di € 14,62 per ogni 4 (quattro) pagine da apporre sul provvedimento medesimo. Ai sensi del medesimo decreto, gli Enti Pubblici sono esenti dall'imposto di bollo sia sull'istanza che sul provvedimento conclusivo.


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Destinatari:

Soggetti che non presentano i requisiti di cui alla L.R. 3/2008.


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Soggetti coinvolti:

Soggetto istante


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Requisiti:

Rispetto delle Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (DGR 32/71 del 15.09.2010)


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Modulistica:

Allegato A - Domanda; 
Allegato B - Accettazione incarico Responsabile Tecnico.
Allegato C1 - Notifica spandimento fanghi;


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Normativa di riferimento:

D. Lgs. n. 152/06 - Norme in materia Ambientale e s.m.i.;
D. Lgs. n.99/92;
D.G.R. 32/71 del 15.09.2010: Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.


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Note e informazioni:

Pagamento oneri istruttori attraverso il sistema Pago PA https://sassari.provincia.plugandpay.it/

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