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SETTORE 9
Sviluppo e Ambiente Nord Est.
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Organigramma

 

  I SERVIZI DEL SETTORE:  

 

Servizio 9.A - Servizio acque e suolo
Tutela delle Acque, energia, risorse idriche e difesa del suolo.

 

 

Servizio 9.B - Servizio rifiuti
Rifiuti, bonifiche, emissioni in atmosfera.

 

 

Servizio 9.C - Servizio faunistico, agricoltura AAPP
Gestione della fauna, IAP, patentini verdi, lotta agli insetti nocivi

 

 


Servizio 9.D - Servizio pianificazione territoriale
VAS - ERP - SIT - Manutenzione alvei, inquinamento acustico.

 

 

Servizio 9.E - Servizio contenzioso
Gestione amministrativa e sanzioni ambientali.

 

 

STAFF
Formazione professionale, supporto giuridico, programmazione comunitaria.

 

 

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Consulta tutti i procedimenti
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo dei procedimenti di competenza del Settore 9 e la relativa modulistica.

 
 

 

Sistema di pagamento elettronico PagoPa per i procedimenti ambientali

 
 

 


Questionario di soddisfazione utenti


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  AREE TEMATICHE:  
 

Danno ambientale

 

 

Parco Fluviale del Padrongianus

 

 

Nodo In.F.E.A.

 
 

Ecosportello

 
 

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Informazioni Ambientali

 

 

 

 

Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi non pericolosi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, dal trattamento delle acque reflue urbane e dal trattamento di acque reflue industriali (D. Lgs. 99/92 e L.R. n. 3/2008);


Dove rivolgersi:

Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est
Servizio B Rifiuti
Via Nanni n. 17/19
07026 Olbia
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Loi
Tel: 0789 557653, E-mail g.loi@provincia.sassari.it


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Descrizione del Procedimento:

Il produttore di fanghi che intenda procedere in proprio o attraverso soggetti terzi all’utilizzo in agricoltura dei medesimi è tenuto a inoltrare formale notifica della caratterizzazione, di cui al punto a) del paragrafo 14 della D.G.R. 32/71 del 15.09.2010, al Comune, al Dipartimento provinciale ARPAS e alla Provincia di ubicazione dell’impianto e alle Province nei cui territori tali fanghi verranno presumibilmente utilizzati. L’utilizzatore potrà procedere alla richiesta di autorizzazione di utilizzo dei fanghi di tali impianti decorsi 20 giorni dalla data della notifica qualora non ci sia stata comunicazione contraria da parte degli Enti sopraccitati. I soggetti interessati all'utilizzo di fanghi in agricoltura presentano quindi la dichiarazione autocertificativa al SUAPe del Comune in cui ha sede legale la ditta interessata - o la sede operativa, qualora la sede legale non sia in Sardegna - utilizzando la modulistica fornita dal SUAPE stesso (tutta la documentazione va presentata su formato elettronico). Il SUAPE provvede a convocare alla conferenza di servizi le Province competenti ai sensi dell’art. 59 comma 5 lett. b) della L.R. n.9/06. La Provincia, nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata dal SUAPE, comunica il dettaglio di tutte le prescrizioni a cui il titolo abilitativo dovrà essere subordinato.
Il SUAPE provvederà quindi al rilascio del provvedimento unico finale recependo tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dalla Provincia. A tal fine il provvedimento del SUAPE sarà obbligatoriamente composto anche dalle prescrizioni provinciali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Qualora la Provincia coinvolta sia solo una, non è necessario convocare la Conferenza di Servizi, ma è sufficiente che il SUAPE acquisisca le predette prescrizioni direttamente dall’Amministrazione competente negli stessi termini previsti per lo svolgimento della Conferenza di Servizi. 
Il procedimento può essere anche gestito come AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale in materia di scarichi, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende previste dall’art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, comunicazioni in materia di rifiuti. 

 

È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nei casi previsti dall’art. 46 della LR 24/2016. Il titolo abilitativo ha validità di quindici anni alle medesime condizioni.


 

Destinatari:
Produttore del fango ( qualora provveda direttamente all'utilizzazione agronomica dello stesso), soggetto intermedio fra produttore del fango e il titolare dell'impresa agricola utilizzatrice finale, titolare dell'azienda agricola, per il tramite del SUAPE del Comune in cui ha sede legale la ditta interessata o la sede operativa, qualora la sede legale non sia in Sardegna.


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Soggetti coinvolti:

Soggetto istante, SUAPE del Comune in cui ha sede legale la ditta interessata o la sede operativa, qualora la sede legale non sia in Sardegna.


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Requisiti:

Rispetto delle Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (DGR 32/71 del 15.09.2010)


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Modulistica:

Modello DUA;
Allegato A27  - Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;
Notifica spandimento fanghi (da presentare tramite SUAPE)


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Normativa di riferimento:

D. Lgs. n. 152/06 - Norme in materia Ambientale e s.m.i.;
D. Lgs. n.99/92;
L.R. n. 3/2008;
D.G.R. 32/71 del 15.09.2010: Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.


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Note e informazioni:

 Pagamento oneri istruttori attraverso il sistema Pago PA https://sassari.provincia.plugandpay.it/

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